10 Aprile 2011 – La Corte Costituzionale, con la sentenza 115/2011, ha ritenuto illegittimo il comma 2 dell’articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 92/2008 – c.d. Pacchetto Sicurezza), che prevedeva “super poteri di ordinanza”, tramutatisi concretamente sino ad oggi prevalentemente in divieti anti-accattonaggio o anti-lucciole. Tale comma, infatti, consentiva ai sindaci, in quanto ufficiali del governo, di adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato“, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di “contingibilità e urgenza“. Le ordinanze dei sindaci in questione, spiega la Corte Costituzionale, incidono «sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, ma la Costituzione Italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge, così come previsto dall’art. 23 della Carta Costituzionale». I giudici costituzionali hanno quindi ritenuto violati gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione che riguardano il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative.
– D. Lgs. 18 Agosto 2000, nr. 267 –
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
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Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini puo’ richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
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