L’Associazione Poliziotti Italiani, prima associazione in Lombardia ad avere avuto il riconoscimento Prefettizio di Associazione a norma con il Decreto Maroni concernenete le cosiddette “Ronde Cittadine” ( denominati più precisamente dalla legge OSSERVATORI VOLONTARI), annovera tra i propri scopi associativi la partecipazione alla vigilanza e sicurezza urbana. Per tale finalità da alcuni anni, nella Città di Milano, effettua con incontrovertibile successo ed efficacia, il servizio di vigilanza e sicurezza urbana, (vigilanza aree metropolitane urbane ed extraurbane, parchi e giardini pubblici, piscine pubbliche, ecc.) dopo essere stata individuata come soggetto destinataria del Patto sulla Sicurezza urbana. Tale servizio, espletato quotidianamente da circa un centinaio di associati volontari, è il naturale complemento di quello che è definito e regolamentato come servizio di Osservatori Volonari, la cu nascita risale al 2009, e che vedrà impegnata in prima persona l’A.P.I. in tutti i Comuni che ne faranno richiesta. Ma facciamo un pò di chiarezza su tale servzio, riassumendo tutti i punti salienti della previsione legislativa in merito:
– OSSERVATORI VOLONTARI –
(ai sensi dell’art. 3/co.40 L. 15/7/09, n. 94 e del D. M. dell’Interno 8/8/09)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’ 8 agosto 2009, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno intitolato: ”determinazione degli ambiti operativi delle associazione di osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi”. Si tratta del provvedimento al quale fa riferimento l’art. 3 comma 43 della Legge n. 94/2009 e che viene così a compendiare la disciplina normativa dell’impiego delle associazioni di osservatori volontari, locuzione che la legge riserva a quelle meglio note tra l’opinione pubblica come “ronde” di cittadini. L’impiego delle suddette associazioni è rimesso all’esclusiva discrezionalità del Sindaco, previa intesa con il Prefetto. La volontà del sindaco di ricorrere a tali figure nell’attività di controllo del territorio – in definitiva di questo si tratta, riservando alla nozione di controllo l’accezione più amia ed estesa – deve risultare espressamente da un provvedimento formale che l’art. 3 del decreto in rassegna individua nell’ordinanza. Ravvisata la necessità di avvalersi della collaborazione di una o più associazioni di osservatori volontari ed esternata la relativa volontà a mezzo di una apposita ordinanza, il sindaco stipula con l’associazione o le associazioni individuate specifico atto di convenzione ai sensi dell’art. 4 del decreto. La convenzione deve contenere necessariamente il cosiddetto piano di impiego dei volontari. Esso per espresso dettato normativo, cfr. art. 4 del decreto, deve dal canto suo contenere “anche i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle forze di polizia dello Stato”. Il che significa che sarà il piano di impiego a individuare i presupposti al verificarsi dei quali gli osservatori volontari dovranno provvedere alla segnalazione. Attività di segnalazione che non sarà dunque rimessa alla mera discrezionalità del singolo volontario ma che dovrà scaturire da contesti situazionali oggettivi. Le suddette convenzioni possono essere stipulate esclusivamente con le associazioni iscritte in apposito elenco provinciale, istituito presso ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. I requisiti prescritti per tale iscrizione sono precisati nell’art. 1 del decreto del 2009; è compito della prefettura svolgere l’istruttoria prodromica alla iscrizione e in questa fase i sindaci non svolgono alcun ruolo. L’iscrizione avviene sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’elenco è soggetto ad una revisione periodica da compiersi annualmente. A precisarlo è l’art. 7 del decreto. La revisione è intuibilmente finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti sia con riferimento alle associazioni che dei relativi iscritti. Ove nell’elenco suddetto risultino iscritte più associazioni operanti nel medesimo ambito territoriale, i sindaci devono avvalersi, in via prioritaria, delle associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Il compito dei volontari si riduce alla sola attività di segnalazione relativa a fenomeni di insicurezza urbana. Ai fini dell’individuazione delle situazioni riconducibili alla nozione di insicurezza urbana soccorre il decreto del ministero dell’Interno del 5 agosto 2008. A svolgere la suddetta attività di osservazione possono essere impiegati nuclei di volontari in misura non superiore a tre componenti; dei tre almeno uno deve avere un’età pari o superiore ai 25 anni; i restanti due possono essere di età inferiore semprechè siano maggiorenni. Agli osservatori volontari è fatto divieto di portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere nulla rilevando che il volontario sia per avventura titolare di porto d’armi. L’attività di osservazione va svolta a piedi o in bicicletta. Il decreto fissa le caratteristiche dell’uniforme, consistente in una casacca di colore giallo fluorescente, contenente la scritta “osservatori volontari”, il logo dell’associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell’osservatore. I volontari utilizzano, per l’attività di osservazione, esclusivamente apparecchi di telefonia mobile ovvero apparati ricetrasmittenti omologati.
Conclusioni :
Le cosiddette “ronde” di Osservatori Volontari, altro non sono che una nuova forma di volontariato cittadino nell’ambito della sicurezza pubblica urbana, regolamentato da Leggi e Decreti ed effettuato nei soli Comuni che ne hanno deliberato la realizzazione, consistente in una forma organizzata e regolamentata di osservazione ed ausilio alle Forze dell’Ordine nell’individuazione di situazioni d’insicurezza urbana. TUTTI I CITTADINI, con priorità per coloro che hanno militato nelle Forze dell’Ordine e nelle Forze Armate, possono effettuare tale servizio di Osservazione e segnalazione urbana, a patto di aver i requisiti previsti dal Decreto Maroni e di entrare a farte parte di Associazioni che hanno i requisiti di Legge. (come la nostra ASSOCIAZIONE POLIZIOTTI ITALIANI).
VIENI ANCHE TU A FAR PARTE DEI PRIMI RONDISTI DI BERGAMO!!
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